INDIVIDUAZIONE DELLE CARICHE

Art. 1 – L’individuazione delle cariche della Federazione avviene secondo le norme espresse all’art. 6 dello Statuto della Federazione.
Art. 2 – La durata delle cariche della Federazione è pari ad un anno solare.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Art. 3 – Attività associative

La Federazione sindacale, nel quadro delle finalità istituzionali, su specifica delibera del Comitato Direttivo, può promuovere ogni anno una Assemblea Nazionale per i problemi professionali e sindacali della categoria; essa pubblica, se possibile, ma almeno su i siti delle singole Aree costituenti, gli atti dell’ Assemblea Nazionale; può istituire Commissioni, Comitati o Gruppi di lavoro; può organizzare direttamente seminari o Corsi di aggiornamento e di formazione su temi che abbiano ad oggetto la tutela sindacale dei propri iscritti; rende note le iniziative e le attività sindacali mediante idonei organi di stampa e telematici.

ISCRIZIONI

Art. 4 – Ammissioni dei nuovi iscritti.

a) Sono iscritti alla F.A.S.S.I.D. i dirigenti la cui domanda di iscrizione, indirizzata al Segretario Nazionale dell’Area di appartenenza, corredata da idonea documentazione, sia stata formalmente accettata dalla S.N. dell’Area di appartenenza e dal Comitato Direttivo della Federazione; Con la domanda di iscrizione si accettano Statuto e Regolamento della Federazione. Nella domanda devono essere dichiarati l’Area di appartenenza, l’amministrazione sanitaria pertinente e la provincia della stessa, nel cui elenco sindacale l’iscritto sarà inserito. b) La delega sindacale viene conferita al datore di lavoro di appartenenza e comporta l’obbligo del pagamento della relativa quota.

Art. 5 – Dimissioni

Le dimissioni sono operative a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della richiesta.

Art. 6 – Sospensione ed Esclusione. Modalità.

a) La sospensione e l’esclusione dell’iscritto è deliberata per gravi motivi con provvedimento motivato dal Collegio dei Probiviri;
b) La procedura di sospensione ed esclusione viene posta in essere dal Comitato Direttivo sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno un socio o per iniziativa diretta del Comitato Direttivo in casi gravi e di rilevanza pubblica;
c) Gli addebiti debbono essere contestati al socio dal Comitato Direttivo mediante lettera raccomandata;
d) L’iscritto sottoposto a procedimento di sospensione ed esclusione può chiedere di essere sentito personalmente dal Collegio dei Probiviri e può farsi assistere da persona di sua fiducia;
e) La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla contestazione degli addebiti; f) Il provvedimento di sospensione ed esclusione deve essere comunicato all’interessato con raccomandata e deve essere adeguatamente motivato.

STRUTTURE CENTRALI

Art. 7 – Assemblea Nazionale. Convocazione e validità

L’Assemblea Nazionale è composta dai Segretari Regionali e delle Provincie autonome delle singole Aree. E si riunisce almeno una volta all’anno. L’Assemblea Nazionale è convocata a cura del Coordinatore Nazionale con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l’indicazione del luogo, sito nel territorio nazionale, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno. Il Coordinatore Nazionale dispone, inoltre, la convocazione dell’Assemblea Nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti del Comitato Direttivo. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Coordinatore Nazionale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere di modifica dello Statuto vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto. Le modalità delle votazioni – per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione, a scrutinio segreto – sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea, fatta salva la facoltà della stessa di deliberare diversamente.
Delle operazioni e delle deliberazioni assembleari è redatto apposito verbale a cura del Segretario Amministrativo Nazionale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti dell’Assemblea Nazionale che abbiano preso la parola, su specifica richiesta degli stessi. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Amministrativo Nazionale e dal Coordinatore Nazionale.

Art. 8 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è convocato dal Coordinatore Nazionale; può essere convocato anche su richiesta di almeno due componenti, in forma scritta con almeno dieci giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza.

Art. 9 – Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione è individuato dal Comitato Direttivo tra gli iscritti più rappresentativi. Egli presiede le riunioni assembleari della Federazione. Dura in carica un anno solare.

Art. 10 – Il Segretario Amministrativo

Egli ha il compito di gestire il bilancio della Federazione. Viene individuato, a rotazione, tra i segretari amministrativi delle Aree di appartenenza della Federazione. Dura in carica un anno solare. Redige il verbale dell’ Assemblea Nazionale a cui appone la propria firma congiuntamente con quella del Coordinatore Nazionale.

Art. 11 – Collegio dei Probiviri

Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri; esso è composto da cinque iscritti alla Federazione , uno per ogni Area della Federazione. Il Collegio individua al suo interno un Presidente. Il Collegio è convocato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dal proprio Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da altri due componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti. Il verbale delle riunioni è redatto dal proprio Presidente.

STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 12 – Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è formata dalle strutture di livello regionale delle Aree di appartenenza; è convocata in via ordinaria, almeno una volta all’anno dal Coordinatore Regionale; è convocata in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Coordinamento Regionale o su richiesta firmata da almeno un quinto degli iscritti della Regione, con ordine del giorno predefinito. Qualora il Coordinatore Regionale non provveda entro trenta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui la richiesta è stata trasmessa per conoscenza. L’Assemblea Regionale è convocata con modalità telematiche mediante i siti ufficiali delle Aree di appartenenza con almeno quindici giorni di preavviso. L’Assemblea delibera sulle questioni che il Coordinamento Regionale giudica di particolare importanza e gravità.

Art. 13 – Rapporti con gli organi centrali

I Coordinamenti Regionali debbono collegare la loro attività ed uniformarla alle direttive del Coordinamento Nazionale. Il Coordinamento Nazionale può deliberare per motivi di particolare gravità o comprovata inattività, la decadenza degli organi regionali, nominando per l’ordinaria amministrazione un Commissario ad acta in attesa che si individui un nuovo Coordinatore Regionale.

Art. 14 – Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Coordinatore Regionale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il Comitato Direttivo Regionale può nominare Commissioni o Gruppi di lavoro.

Art 15 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale.