Attività associative

Art. 1 – Attività associative

1. Il Sindacato, nel quadro delle finalità istituzionali, su specifica delibera della Segreteria nazionale, può promuovere ogni anno una Conferenza Nazionale per i problemi professionali e sindacali della categoria; pubblica, se possibile, gli atti della Conferenza Nazionale, istituisce Commissioni, Comitati o gruppi di lavoro, organizza direttamente seminari e corsi di aggiornamento e di formazione su temi che abbiano oggetto la tutela sindacale degli iscritti; rende note le iniziative e le attività sindacali mediante idonei organi di stampa e telematici.

Iscrizione

Art. 2 – Ammissione dei nuovi iscritti. Modalità.

1. Coloro i quali, avendone i requisiti, intendono iscriversi al Sindacato devono farne richiesta al Segretario Regionale della regione in cui risiedono, utilizzando apposita scheda predisposta a cura della Segreteria nazionale. 2. La domanda deve essere controfirmata da due iscritti della stessa Sezione. 3. L’ammissione, deliberata dalla Segreteria regionale, deve essere comunicata al Segretario amministrativo nazionale con l’invio di copia della domanda. 4. La delega sindacale viene conferita attraverso apposito documento predisposto dal Segretario amministrativo nazionale al datore di lavoro di appartenenza e comporta l’obbligo del pagamento della relativa quota.

Art. 3 – Dimissioni

1. Le dimissioni vanno presentate mediante lettera raccomandata indirizzata 1
al Segretario regionale di appartenenza ed hanno effetto immediato. 2. Le dimissioni sono operative a partire dal mese successivo a quello della formalizzazione della richiesta.

Art. 4 – Esclusione. Modalità.

1. L’esclusione dell’iscritto è deliberata per gravi motivi con provvedimento motivato dal Componente nazionale dei probiviri designato dal Presidente del Collegio ed è appellabile innanzi all’organo Collegiale.
2. La procedura di esclusione viene posta in essere dal Segretario nazionale sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di almeno un socio o per iniziativa diretta della Segreteria nazionale, in casi gravi e di rilevanza pubblica.
3. Gli addebiti devono essere contestati al socio dal Segretario nazionale mediante lettera raccomandata.
3. L’iscritto sottoposto al procedimento di esclusione può chiedere di essere sentito personalmente dal Componente del Collegio designato incaricato del suo caso e, in secondo grado, dal Collegio in seduta plenaria e può farsi assistere da persona di sua fiducia.
4. La procedura in primo ed in secondo grado deve concludersi entro tre mesi dalla contestazione degli addebiti.
5. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all’interessato con raccomandata e deve essere adeguatamente motivato.

Strutture centrali

Art. 5 – Assemblea Nazionale. Convocazione e validità

1. L’Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno.
2. L’Assemblea nazionale è convocata a cura del Segretario nazionale con preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta, anche informatica, contenente l’indicazione del luogo, sito nel territorio nazionale, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
3. Il Segretario nazionale dispone, inoltre, la convocazione dell’Assemblea nazionale ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri della Segreteria nazionale, da almeno un terzo delle Segreterie regionali. In tal caso la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Qualora il Segretario nazionale non provveda entro sessanta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.
4. L’Assemblea Nazionale è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei Componenti della Segreteria nazionale e Segretari regionali rappresentanti almeno la metà più uno degli iscritti.
5. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice salvo che per le modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la dichiarazione di decadenza della Segreteria nazionale, che sono assunte a maggioranza qualificata di due terzi. Le modalità delle votazioni – per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione, a scrutinio segreto – sono stabilite di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea, fatta salva la facoltà della stessa di deliberare diversamente.
6. Per le elezioni alle cariche l’Assemblea Nazionale vota a scrutinio segreto a mezzo di schede appositamente predisposte dal Segretario amministrativo nazionale. In questi casi i membri della Segreteria nazionale diritto esprimono un solo voto, mentre i Segretari regionali, od in loro assenza i Segretari aggiunti con funzione vicarie esprimono complessivamente per la regione di competenza un numero di voti pari al numero dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le schede predisposte dal Segretario amministrativo nazionale devono indicare in chiaro il numero dei soci rappresentati e devono consentire la segretezza del voto.
7. Delle operazioni e delle deliberazioni assembleari è redatto apposito verbale a cura del Segretario amministrativo nazionale. Nel verbale devono essere sinteticamente riportate le dichiarazioni dei Componenti della Assemblea nazionale, su specifica richiesta degli stessi. Il verbale è sottoscritto dal Segretario amministrativo nazionale. 8. L’Assemblea Nazionale si riunisce ogni tre anni in corpo elettorale per eleggere il Segretario nazionale, quattro Segretari aggiunti, tre Revisori dei Conti (più due supplenti) e tre Probiviri (più due supplenti). Al primo scrutinio il Segretario nazionale deve ottenere almeno due terzi dei voti; al secondo scrutinio e sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 6 – Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è convocata di norma dal Segretario nazionale; può essere convocata anche su richiesta di almeno quattro componenti, in forma scritta con almeno dieci giorni di anticipo, salvo i casi di urgenza. Le deliberazioni della Segreteria nazionale sono valide qualora sia presente almeno la metà più uno dei Segretari aggiunti e sono approvate a maggioranza semplice dagli aventi diritto al voto. Il rappresentante degli iscritti dell’area privata e privata accreditata ha diritto di voto.
3. Il verbale delle sedute è compilato in conformità a quanto previsto per l’Assemblea Nazionale.

Art. 7 – Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono convocati per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni dai rispettivi Presidenti di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta dagli altri due Componenti di ciascun Collegio.
2. Le deliberazioni dei due Collegi sono adottate a maggioranza semplice dei componenti. 3. Il verbale delle riunioni è redatto in conformità a quanto previsto dall’Assemblea Nazionale.

Strutture periferiche

Art. 8 – L ‘Assemblea Regionale

1. L’Assemblea Regionale è convocata in via ordinaria, almeno una volta all’anno Segretario regionale; è convocata in via straordinaria dal Segretario regionale su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Segreteria regionale o su richiesta firmata da almeno un quinto degli iscritti della Regione, con ordine del giorno prestabilito.
2. Qualora il Segretario regionale non provveda entro trenta giorni, la convocazione è effettuata a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui la richiesta è trasmessa per conoscenza.
3. L’Assemblea regionale è convocata con almeno quindici giorni di preavviso ed è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.
4. E’ ammessa, per ciascun iscritto, la possibilità di cinque deleghe conferite in forma scritta ad un altro iscritto che, all’inizio della seduta, vanno confermate dal Segretario amministrativo regionale.
5. Delibera sulle questioni che la Segreteria regionale giudica di particolare importanza e gravità. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono valide se è presente, anche attraverso delega, almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Ogni tre anni l’Assemblea regionale rinnova la propria Segreteria regionale eleggendo direttamente il Segretario regionale, che al primo scrutinio deve ottenere i due terzi dei voti ed al secondo la maggioranza semplice, ed i Segretari aggiunti. Per la elezione dei componenti, gli iscritti possono esprimere un numero di preferenze uguale a quello delle cariche da eleggere.

Art. 9 – Rapporti con gli organi centrali

1. Le Segreterie regionali debbono collegare la loro attività ed uniformarla alle direttive della Segreteria nazionale.
2. La Segreteria nazionale può deliberare per motivi di particolare gravità o comprovata inattività, la decadenza degli organi regionali, nominando per la ordinaria amministrazione un Commissario che provvederà, entro tre mesi, a convocare l’Assemblea regionale per la nomina delle nuove cariche.

Art. 10 – Segreteria regionale

1. La Segreteria regionale si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Segretario regionale o quando sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e sono valide se è presente la maggioranza più uno dei componenti.
2. Il rappresentante dei soci dell’area privata convenzionata è indicato da tutti i soci dell’area stessa in regola con il pagamento della quota associativa riuniti in Assemblea regionale. Fa parte di diritto della Segreteria regionale.
3. La Segreteria regionale sindacale nomina Commissioni o Gruppi di lavoro e conferisce incarichi particolari.
4. La Segreteria regionale è responsabile dell’attività di cui all’art. 2 dello Statuto.

Art 11 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento può essere modificato dalla Assemblea Nazionale con le modalità previste dall’art. 5 comma 5 o da organo collegiale nazionale designato dalla Assemblea nazionale.