Lettera originale: LETTERA DIFFIDA PUBBLICAZIONE DATI PATRIMONIALI
Roma, 31 ottobre 2019
Prot. 839/SM/19/F
Comunicazione a mezzo Pec
Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie, IRCCS e delle Aziende
Ospedaliere / Ente sanitario SSN
LORO PEC
Oggetto: PRESUNTO OBBLIGO DI COMUNICARE E PUBBLICARE I DATI PATRIMONIALI
DEI DIRIGENTI DEL S.S.N.
In relazione alla delibera n. 586 del 26 giugno 2019 relativa alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, adottata dall’ANAC si rappresenta si rappresenta che già nel marzo 2017 codesto sindacato ha diffidato formalmente l’ANAC a revoca la Determinazione n. 241/17 anche in ragione dell’Ordinanza emessa dal TAR Lazio n. 1030 in data 02 marzo 2017 in quanto l’interpretazione estensiva accolta da ARAC era chiaramente priva di una reale giustificazione anche in ragione dei ruoli definiti dal D. Leg. n. 502/92 e dal CCNL della dirigenza medica nonché della giurisprudenza nelle more formatasi che esclude, per i dirigenti medici, come anzidetto, un vero e proprio potere decisionale e di spesa.
Conseguentemente, l’ANAC ha sospeso la predetta Deliberazione in materia di pubblicazione dei dati reddituali. Per l’effetto rivive, si potrebbe sostenere, la Delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 dell’ANAC che esclude dall’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali.
Con sentenza 21 febbraio 2019 n. 20 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che estendeva a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali (compensi percepiti per lo svolgimento dell’incarico e i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società) evidenziando che la norma che prevede la diffusione dei dati patrimoniali attraverso i siti istituzionali è in contrapposizione al diritto, egualmente costituzionalmente garantito, del singolo a controllare la circolazione delle informazioni relative alla propria persona.
La questione costituzionale non tocca dunque la comunicazione dei dati (ovvero la legittimità della norma che impone al dirigente medico di fornire i dati patrimoniali a lui riguardanti). Detta questione era stata già evidenziata nel precedente parere tant’è posto che l’obbligo di comunicare i propri dati afferisce la necessità della pubblica amministrazione di eseguire le relative trattenute fiscali, libera professione o anche valutare un eventuale conflitto di interessi.
Superata la questione pubblicazione, soccorrono altresì le “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d. lgs. 97/2016”, emanate dalla stessa ARAC, le quali al punto 8, ultimo capoverso, precisano: E’ stato inoltre specificato che sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all’art. 14 i dirigenti del SSN, a qualunque ruolo appartengano, che non rivestono le posizioni indicate all’art. 41, co. 2 (ndr del d. leg. n. 33/2013).
Ritornando al merito della questione, la sentenza 21 febbraio 2019 n. 20 della Corte Costituzionale nel confermare l’illegittimità costituzionale della pubblicazione dei dati così come sopra richiamata, ha invitato il legislatore a formulare una norma sul punto più chiara e maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali ed ad individuare i dirigenti pubblici che oggettivamente abbiano “capacità dirigenziale” in senso stretto (e non la dirigenza medica che tale è in ragione alla capacità professionale non organizzativa e di spesa).
L’ANAC ancora una volta si è sostituita al legislatore ed ha individuato, autonomamente, l’ambito dei soggetti i cui dati patrimoniali devono essere oggetto oltre che a comunicazione anche di pubblicazione (e dunque diffusione già stigmatizzata dal provvedimento citato del Tar di Roma).
La delibera n. 586 del 26 giugno 2019 relativa alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, adottata dall’ANAC (fra cui direttori di dipartimento e di struttura complessa delle Aziende del SSN) mal si concilia non solo con la sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale ma anche in ragione della discussa natura dell’atto emanato da ANAC.
Giova sul punto ricordare che recentemente il Consiglio di Stato con parere 2 agosto 2016, n. 1767 si è discostato dall’orientamento principale che vede gli atti delle Autorità indipendenti come atti aventi capacità vincolante risultando riconducibili agli “altri atti di regolamentazione flessibile” riportando invece dette deliberazioni alla categoria di atti normativi seppur atipici, poiché privi di un fondamento che le attribuisca capacità diretta di innovare l’ordinamento (sul punto si veda anche Chieppa – Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2017).
Tutto ciò premesso, l’Organizzazione sindacale FASSID, Vi diffida formalmente a pubblicare i dati forniti dai dirigenti medici sul proprio sito istituzionale e/o a diffonderli in quanto detto comportamento oltre che illegittimo è chiaramente arbitrario e lesivo dei dirigenti medici, preavvisandoVi che in difetto di positivo riscontro saremo costretti ad agire nelle opportuni sedi per tutelare i diritti dell’Organizzazione sindacale scrivente e dei dirigenti medici.
Distinti saluti.
Il Coordinatore Nazionale FASSID
Dott. Corrado Bibbolino